Art. 9.

      1. L'articolo 232 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 232. - (Minori in stato di libertà vigilata). - La persona di età minore non può essere posta in stato di libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale».